Il Regolamento (UE) 649/2012, noto anche come Regolamento PIC (Prior Informed Consent), elenca nell’Allegato I le sostanze chimiche soggette a notifica di esportazione e a procedure di consenso previo informato prima di essere esportate verso paesi terzi agli importatori di sostanze chimiche vietate o severamente limitate dalla legislazione UE o soggette alla procedura PIC ai sensi della Convenzione di Rotterdam.
Le sostanze incluse nell’Allegato sono soggette agli obblighi di notifica: le aziende che intendono esportare le sostanze elencate nell’Allegato I verso paesi extra-UE devono presentare una notifica alle autorità competenti del paese di esportazione e, in alcuni casi, attendere il consenso del paese importatore.
È indispensabile effettuare un’analisi delle sostanze tratte dall’impresa ed implementare le pertinenti attività regolatorie che consistono in:
- Identificazione delle sostanze, miscele ed articoli che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento PIC
- Creazione account ePIC
- Notifica di esportazione di sostanze o miscele a scopo di ricerca o di analisi (richiesta di RIN speciale)
- Notifica di esportazione di sostanze elencate nella parte 1 dell’allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da determinare l’obbligo di etichettatura CLP (richiesta di RIN standard) ex Art.8
- Notifica di esportazione di sostanze elencate nella parte 2 dell’allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura CLP, assoggettabili anche alla procedura PIC ex Art. 11
- Redazione di una scheda dati di sicurezza redatta secondo l’allegato II del Reg. REACH
- Rendicontazione dei volumi relativi a esportazione e importazione di sostanze chimiche ex Art. 10 del Reg. PIC.