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FAQ

Accordo ADR Cosmetici Detergenti ICAO / IATA IMDG CODE UTILITIES

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, le disposizioni sono regolamentate da Codice della Navigazione.
Le principali normative in materia di merci pericolose sono recepite dalle varie Capitanerie con rispettive Ordinanze, la cui violazione è punibile ai sensi dell’Art. 1174 del Codice della Navigazione che prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a 6.197.
Importante è segnalare che c’è una differenza fondamentale se l’infrazione viene rilevata a terra o se viene rilevata a bordo di una nave.
Nel secondo caso non si applica più l’art. 1174 ma l’art. 1231 e scatta in questo caso la sanzione penale.

Art. 1174 – Inosservanza di norme di polizia

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 .

Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a a euro 309,00

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall’articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 .

Art. 1231 – Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 206,00

No, a differenza del trasporto stradale (ADR), per il trasporto marittimo anche per le spedizioni in esenzione per quantità limitata è richiesta la redazione della Multimodal Dangerous Goods Form.
Alla descrizione merce (numero ONU, denominazione ufficiale di trasporto, nome tecnico, classe, eventuale/i rischio/i secondario/i, gruppo di imballaggio, punto di infiammabilità) bisognerà aggiungere la dicitura: “LIMITED QUANTITY” o “LTD QTY”.

Il certificato di carico di un contenitore/veicolo (container/vehicle packing certificate) è un documento a parte che per comodità è stato inserito nel modello della Dichiarazione Multimodale riportato nel par. 5.4.5. del Codice IMDG. Per l’imbarco a bordo di una nave è necessario che per ogni container o veicolo venga fornito un certificato di carico. Chi firma questo documento assume diverse responsabilità, tra le quali (cfr. 5.4.2 IMDG Code):

  1. che il container/veicolo, ispezionato prima del carico, risulti pulito, asciutto ed apparentemente idoneo al carico della merce;
  2. che i colli che richiedono il rispetto delle regole di segregazione non siano stati stivati nel container/veicolo;
  3. che i colli stivati non siano danneggiati;
  4. che siano state applicate le linee guida IMO/ILO/UNECE per il corretto carico delle unità di trasporto;
  5. che sia i colli che l’unità di carico siano correttamente segnalati in accordo con le prescrizioni per il trasporto di merci pericolose.

Risulta evidente che il firmatario del certificato di carico debba essere a conoscenza dello stato dell’unità di carico, della natura di tutte le merci ivi stivate, dello stato degli imballaggi e delle operazioni effettuate per il fissaggio e la messa in sicurezza dell’intero carico per le condizioni che verosimilmente si incontreranno durante il trasporto. Per queste ragioni, si raccomanda quindi la firma del certificato di carico solo a chi caricando e sigillando un contenitore ha effettivamente il pieno controllo sugli aspetti sopra riportati.

La segnalazione di un contenitore prevede l’apposizione di un pannello arancio di dimensioni minime (12×30) cm con un bordo nero di 10 mm di spessore contenente l’indicazione del numero ONU della merce pericolosa in colli contenuta, quando tali colli sono assegnati ad un solo numero ONU ed il loro peso lordo supera i 4000 kg. Alternativamente è possibile inserire il numero ONU direttamente all’interno del pannello (25×25 cm) che riproduce l’etichetta di pericolo (ved. Fig. 1).

Fig. 1

FAQ_IMDG_container4-5

I container contenenti merce pericolosa imballate in LQ, classificata anche come inquinante marino, devono essere marcati solo con il marchio della LQ (dim. 25×25 cm), in accordo con l’esenzione riportata al 2.10.2.7 del Codice IMDG. (vedere figura)

FAQ_IMDG_container_1

Come deve essere segnalata una unità di trasporto merci (Cargo Transport Unit: CTU) contenente unicamente merci pericolose imballate in esenzione per Quantità Limitate (LQ) o merci pericolose in LQ insieme ad altre merci pericolose non in esenzione?
Le unità di carico contenenti solo colli in LQ non devono riportare i pannelli di dimensioni (25×25) cm corrispondenti ai modelli delle etichette di pericolo relative alle classi delle merci pericolose contenute nella CTU, ma unicamente la marcatura (sempre di dim. 25×25 cm) corrispondente al modello per LQ (sui quattro lati nel caso del container, vedere Fig. 1). (Rif. 3.4.5.5.1 IMDG Code).

I contenitori contenenti colli in LQ e colli oltre il limite di tale esenzione, riporteranno invece solo i pannelli e le marcature in accordo con le disposizioni applicabili alle merci pericolose che non sono imballate in quantità limitata e non la marcatura (dim. 25×25 cm) delle quantità limitate (vedere Fig. 2).
(Rif. 3.4.5.5.2 IMDG Code).

Fig. 1

FAQ_IMDG_container_1Fig. 2

FAQ_IMDG_container_2

I colli contenenti merci pericolose devono riportare in modo visibile e leggibile, anche dopo tre mesi di immersione in acqua marina:

  • il numero di identificazione della merce preceduto dalle lettere “UN”;
  • la designazione ufficiale di trasporto (Proper Shipping Name: PSN);
  • un’etichetta, a forma di quadrato posto su di una punta di almeno 10 cm di lato, propria della classe di pericolo a cui appartiene la materia;
  • oltre all’etichetta legata alla classe ed alla natura generale del pericolo, devono essere eventualmente apposte anche altre etichette quando la sostanza presenta pericoli secondari rispetto a quello principale della classe di appartenenza;
  • ove pertinente le frecce che indicano l’alto su due facce laterali opposte;
  • e, nel caso di spedizione di un prodotto inquinante marino, il marchio “MARINE POLLUTANT” (pesce e albero dentro un rombo di almeno 10×10 cm), ad eccezione degli imballaggi semplici e dei combinati contenenti imballaggi interni con una capacità inferiore o uguale a 5 L. / 5 Kg.
  • Dal primo di gennaio 2014 è entrata in vigore una norma che prescrive una misura minima obbligatoria per la marcatura relativa al numero ONU preceduto dal corrispondente prefisso “UN”, secondo i seguenti criteri: Il numero ONU e le lettere “UN” devono essere alte almeno 12 mm, tranne per i colli di capacità fino a 30 litri o di massa netta massima pari a 30 kg e per le bombole di capacità in acqua fino a 60 litri dove il numero ONU e le lettere “UN” devono essere alte almeno 6 mm ad eccezione dei colli fino a 5 litri o 5 kg in cui devono avere una dimensione adeguata al collo.

FAQ_IMDG_barile_1

Nel caso di prodotti classificati come inquinanti marini è richiesta l’integrazione del PSN con il nome tecnico tra parentesi del componente inquinante marino anche per le rubriche per le quali la Disposizione Speciale 274 non è applicabile.

Si veda l’esempio in Fig. 2 per una vernice classificata con il numero UN 1263 che contiene anche un componente inquinante marino.

FAQ_IMDG_barile_2

 

I colli contenenti merci pericolose devono riportare in modo visibile e leggibile, anche dopo tre mesi di immersione in acqua marina:

  • il numero di identificazione della merce preceduto dalle lettere “UN”;
  • la designazione ufficiale di trasporto (Proper Shipping Name: PSN);
  • un’etichetta, a forma di quadrato posto su di una punta di almeno 10 cm di lato, propria della classe di pericolo a cui appartiene la materia;
  • oltre all’etichetta legata alla classe ed alla natura generale del pericolo, devono essere eventualmente apposte anche altre etichette quando la sostanza presenta pericoli secondari rispetto a quello principale della classe di appartenenza;
  • ove pertinente le frecce che indicano l’alto su due facce laterali opposte;
  • e, nel caso di spedizione di un prodotto inquinante marino, il marchio “MARINE POLLUTANT” (pesce e albero dentro un rombo di almeno 10×10 cm), ad eccezione degli imballaggi semplici e dei combinati contenenti imballaggi interni con una capacità inferiore o uguale a 5 L. / 5 Kg.
  • Dal primo di gennaio 2014 è entrata in vigore una norma che prescrive una misura minima obbligatoria per la marcatura relativa al numero ONU preceduto dal corrispondente prefisso “UN”, secondo i seguenti criteri: Il numero ONU e le lettere “UN” devono essere alte almeno 12 mm, tranne per i colli di capacità fino a 30 litri o di massa netta massima pari a 30 kg e per le bombole di capacità in acqua fino a 60 litri dove il numero ONU e le lettere “UN” devono essere alte almeno 6 mm ad eccezione dei colli fino a 5 litri o 5 kg in cui devono avere una dimensione adeguata al collo.

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