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Consulenza per conformità precursori di esplosivi

I precursori di esplosivi sono sostanze e miscele che potrebbero essere impropriamente impiegate per la fabbricazione illecita di esplosivi, anche da parte di un cittadino privato che, una volta acquistati presso un esercizio commerciale i prodotti contenenti tali sostanze/miscele, potrebbe impiegarli per realizzare ordigni artigianali. La norma quadro è il Regolamento (UE) 2019/1148, che di fatto limita la disponibilità di questi chemicals per i privati garantendone l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento e che costituisce a tutti gli effetti un dispositivo di legge comunitario in materia di antiterrorismo. Ciascun Paese UE ha poi l’autonomia di disporre ulteriori restrizioni e divieti nazionali là dove lo ritenga opportuno.

I precursori di esplosivi si suddividono in due categorie, i precursori soggetti a restrizione (per i quali è definito il valore limite di concentrazione oltre il quale vige il divieto di vendita ai consumatori, mentre la vendita agli utilizzatori professionali/operatori economici è soggetta ad una serie di adempimenti) e i precursori disciplinati: in caso avvengano transazioni sospette, sparizioni e furti significativi di questa categoria di precursori, sia l’operatore economico che l’utilizzatore professionale devono segnalarlo entro 24 ore al punto di contatto nazionale presso il Ministero dell’Interno o al Dipartimento di Pubblica Sicurezza o alla Direzione centrale della Polizia Criminale.

L’Utilizzatore professionale e l’Operatore economico sono i soggetti coinvolti dal Regolamento: la prima figura è il soggetto fisico o giuridico che impiega il precursore di esplosivo limitatamente allo svolgimento della propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale; mentre l’Operatore economico è il soggetto fisico o giuridico che immette il precursore di esplosivo sul mercato, a disposizione di terzi, in forma gratuita o a pagamento. Il personale addetto alla Vendita impiegato da entrambi i soggetti deve prestare particolare attenzione, dovendo compiere una serie di valutazioni prima della vendita, ma anche in fase di approvvigionamento per conto della propria organizzazione ed in sede di conservazione delle informazioni acquisite. Lo stoccaggio dei precursori deve prevedere l’adozione di misure volte a garantirne la manipolazione e l’uso in sicurezza, oltre che la prevenzione di furti e la loro eventuale rilevazione: diventa quindi fondamentale la definizione di procedure a salvaguardia delle condizioni di sicurezza (safety + security). In Flashpoint siamo in grado di guidare le organizzazioni nella valutazione dell’impiego dei propri chemicals e nella predisposizione di adeguate procedure volte a garantire la sicurezza del proprio personale impiegato e dei consumatori.
Un’attività particolarmente critica ed attenzionata dalla Autorità è quella del commercio on-line, le transazioni digitali infatti sono largamente diffuse per la compravendita di prodotti al consumo e sono soggette al Regolamento come le transazioni che hanno luogo nel mercato fisico, per cui sia i venditori che il gestore della piattaforma devono adeguarsi alle disposizioni previste: il commercio di prodotti di largo consumo come disincrostanti, disgorganti, acetone,  perossido di idrogeno più comunemente noto come “acqua ossigenata” infatti, in determinate concentrazioni, sono precursori di esplosivi molto diffusi.