Le aziende non coinvolte nella registrazione delle sostanze entro il 30 novembre 2010 ma che sono tenute a notificare la classificazione ed etichettatura delle sostanze all’ECHA possono, in alcuni casi, mantenere il nome IUPAC riservato.
Le aziende non coinvolte nella registrazione delle sostanze entro il 30 novembre 2010 ma che sono tenute a notificare la classificazione ed etichettatura delle sostanze all’ECHA possono, in alcuni casi, mantenere il nome IUPAC riservato.
Per tutte le sostanze pericolose (indipendentemente dal loro volume) e tutte le sostanze non pericolose soggette a registrazione che sono immesse sul mercato a partire dal 1° dicembre 2010, le notifiche della classificazione ed etichettatura (C & L) devono essere effettuate entro il 3 gennaio 2011 o, comunque, entro un mese dall’l’immissione sul mercato. Tutte queste C & L notificate dalle aziende costituiranno l’inventario delle classificazioni ed etichettature delle sostanze che sarà pubblicato a partire dal 2011.
Il nome IUPAC può essere considerato confidenziale e quindi non sarà pubblicato nell’inventario delle C & L nei seguenti casi:
• sostanze “non phase-in”,
• sostanze utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti modi:
– come intermedi;
– nella ricerca e sviluppo scientifici;
– nella ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi.
Al momento della presentazione di notifiche di C & L, le indicazioni che il nome IUPAC è riservato può essere effettuato solo utilizzando IUCLID come strumento di notifica C & L, in quanto non ci sono possibilità per farlo negli altri strumenti a disposizione.
Al fine di mantenere il nome IUPAC riservato, le aziende sono tenute a fornire nel fascicolo IUCLID:
1 – Una giustificazione che includa anche una chiara indicazione se la sostanza in questione è un sostanza non phase-in, una sostanza usata come intermedio, nella ricerca e sviluppo scientifici o nella ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi .
2 – Un nome alternativo al posto del nome IUPAC per la diffusione da parte dell’ECHA.
Il nome alternativo per la diffusione deve essere elaborato applicando le disposizioni per la generazione di un nome alternativo, come specificato nella direttiva 1999/45/CE, allegato VI, parte B. Il nome alternativo deve essere incluso nel campo di IUCLID denominato “nome pubblico”.
Da segnalare che per le sostanze che devono essere registrate entro il 30 novembre 2010 o prima che possano essere immesse sul mercato (cioè sostanze non phase-in in quantità ≥ 1 tonnellata) non c’è bisogno di presentare una notifica della C & L separata perchè tutte le informazioni utili per l’inventario delle C & L, compresi i nomi alternativi per garantire la riservatezza dei nomi IUPAC, saranno estratte dai fascicoli di registrazione.