In considerazione delle numerose sanzioni che sono state ultimamente elevate dalle autorità tedesche per stivaggio non conforme della merce sul veicolo, siamo a ricordare quanto disposto dall’Accordo ADR in merito.
L’Accordo ADR edizione 2007 prevede, per lo stivaggio dei veicoli, il rispetto delle prescrizioni contenute nelle sottosezioni 7.5.7.1 e 7.5.7.2, ovvero:
7.5.7.1 Se il caso, il veicolo o il contenitore deve essere munito di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la manipolazione delle merci pericolose. I colli contenenti merci pericolose e oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o nel contenitore in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli. Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (grosse macchine o gabbie, per esempio), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o inzeppate all’interno dei veicoli o dei contenitori per impedire che le merci pericolose si spandano. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di stivaggio. Quando sono utilizzati dispositivi di stivaggio come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i colli.
7.5.7.2 I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, conviene tener conto della loro compatibilità per quanto concerne l’impilamento. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli danneggino questi ultimi.