E’ stato pubblicato il Regolamento n. 895/2014 della Commissione del 14 agosto 2014 (G.U. dell’Unione Europea L244 del 19/08/2014) che modifica l’allegato XIV del regolamento REACH introducendo le seguenti 9 sostanze tra quelle soggette alla procedura di autorizzazione:
- Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico) N. CE: 500-036-1 N. CAS: 25214-70-4
- Acido arsenico N. CE: 231-901-9 N. CAS: 7778-39-4
- Bis(2-metossietil) etere (diglime) N. CE: 203-924-4 N. CAS: 111-96-6
- 1,2-dicloroetano (EDC) N. CE: 203-458-1 N. CAS: 107-06-2
- 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA) N. CE: 202-918-9 N. CAS: 101-14-4
- Tris(cromato) di dicromo N. CE: 246-356-2 N. CAS: 24613-89-6
- Cromato di stronzio N. CE: 232-142-6 N. CAS: 7789-06-2
- Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio N. CE: 234-329-8 N. CAS: 11103-86-9
- Ottaidrossocromato di pentazinco N. CE: 256-418-0 N. CAS: 49663-84-5
In generale le sostanze che figurano nell’allegato XIV non potranno essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico.
I costi elevati e i tempi della procedura di autorizzazione potrebbero portare a una scomparsa dal mercato delle sostanze nell’allegato XIV, per le quali sarà necessario cercare dei sostituti meno pericolosi.
Si allega l’allegato XIV in versione consolidata per una rapida visuale di tutte le 31 sostanze ad oggi soggette ad autorizzazione nonché un riassunto delle esenzioni generiche dal processo di autorizzazione.