Aggiornamento dossier: tempistiche obbligatorie
Il regolamento REACH richiede alle aziende di aggiornare le loro registrazioni di propria iniziativa “senza indebito ritardo” quando i dati sulle sostanze chimiche, la fascia di tonnellaggio o le informazioni aziendali cambiano.
Il significato di “senza indebito ritardo” è stato chiarito insieme alle spiegazioni dei punti di partenza per ciascuna scadenza nel Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020.
Si applica:
- un termine di 3 mesi per gli aggiornamenti amministrativi, come una modifica dello stato o dell’identità di un registrante.
- un termine di 6, 9 o 12 mesi per aggiornamenti più complessi, ad esempio quando la classificazione e l’etichettatura di una sostanza senza una classificazione armonizzata cambia, o ci sono modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica o nella guida all’uso sicuro. Quando ci sono più motivi per aggiornare una registrazione, è richiesta una sola presentazione e si applica la scadenza più lunga.
- un termine di 3 mesi per informare che la fabbricazione o l’importazione di una sostanza è cessata.
Queste scadenze si applicano anche alle modifiche alle sostanze precedentemente notificate ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose, che sono considerate registrate ai sensi del REACH.
ECHA consiglia alle aziende di assicurarsi di disporre di sistemi di monitoraggio che consentano loro di identificare rapidamente le modifiche che richiedono loro di aggiornare le proprie registrazioni. Le aziende dovrebbero anche tenere traccia di questi cambiamenti, in modo da poter mostrare alle autorità nazionali di contrasto che sono stati effettuati gli aggiornamenti necessari per tutte le loro sostanze.
ECHA precisa che mantenere aggiornata la parte della registrazione presentata congiuntamente è responsabilità di tutti i co-dichiaranti (capofila e membri). I dichiaranti devono assicurarsi di avere un accordo di collaborazione e condivisione dei costi in atto per questa attività.
Per supporto nella verifica della necessità di aggiornamento dei propri dossier di registrazione contattaci scrivendo un’email a info@flashpointsrl.com
Poison centres: Webinar il 4 novembre
Si segnala il webinar organizzato da ECHA per dare informazioni aggiornate in vista della prima scadenza di notifica del 1 gennaio 2021. Nel webinar saranno illustrate le nuove funzionalità degli strumenti informatici derivanti dalle modifiche all’allegato VIII e come evitare il fallimento del fascicolo di notifica. Sarà aperta anche una sessione di domande e risposte dal vivo con gli esperti ECHA.
Sempre in merito alla notifica si segnala la traduzione della Guida “Orientamenti sulle informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria – Allegato VIII del regolamento CLP” Versione 3.0 Maggio 2020. Si ricorda che questa guida è in fase di revisione, la versione draft è disponibile in inglese.
SCIP: cosa è e chi deve usarlo
A partire dal 5 gennaio 2021, se gli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti contengono SVHC in Candidate List in una concentrazione superiore allo 0,1 % in p/p è necessario presentare una notifica alla banca dati SCIP.
Per aiutare i vari attori della catena di approvvigionamento a comprendere i propri obblighi si segnala l’Infografica pubblicata da ECHA insieme alle Q&As sul proprio sito.
Segnaliamo anche i nostri due corsi di formazione dedicati all’argomento: Database SCIP: obblighi, novità e prospettive e Database SCIP: modalità d’uso e considerazioni pratiche
Restrizione sensibilizzanti negli indumenti
In considerazione dell’impatto che potrà avere su molte aziende, si segnala nuovamente che procede il percorso per l’approvazione della proposta di restrizione delle sostanze sensibilizzanti per la pelle in indumenti, calzature e altri articoli con contatto con la pelle. Se adottata, la restrizione impedirà a molte persone di sviluppare nuove allergie cutanee, alleviando allo stesso tempo i sintomi di molte di quelle che già le hanno. Si prevede che ciò comporterà benefici per la salute equivalenti ad almeno 708 milioni di euro all’anno.
Controlli alle frontiere per conformità REACH dei prodotti importati
Si segnala il report Report on the pilot project on cooperation with customs in enforcement of REACH restrictions and CLP labelling nel quale è riportato il risultato del progetto ispettivo condotto da marzo a novembre 2019. L’obiettivo era valutare il rispetto delle restrizioni da allegato XVII REACH, in particolare per cadmio, piombo e nichel, e degli obblighi CLP. I prodotti controllati provenivano da 32 paesi diversi, tuttavia la maggior parte (72%) proveniva dalla Cina. Il tasso complessivo di non conformità (REACH e CLP) di questo progetto è stato del 23%, quasi un prodotto importato su quattro è risultato non è conforme ai regolamenti REACH o CLP!
È fondamentale implementare questi controlli con lo scopo di rendere più sicuri i prodotti importati e per evitare concorrenza sleale tra le aziende.
Tra le varie conclusioni è emersa la necessità di maggiore omogeneità tra gli Stati membri nelle priorità date per effettuare questi controlli.
Consultazioni sui piani di sostituzione delle autorizzazioni
Aperta fino al 18 novembre la consultazione sui piani di sostituzione di quattro domande di autorizzazione all’uso di una sostanza estremamente preoccupante. Il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’ECHA valuterà i piani e le informazioni ricevute durante la consultazione per fornire un supporto scientifico alla Commissione Europea per decidere se concedere o meno le autorizzazioni. Si tratta dell’utilizzo del cromo esavalente nei trattamenti superficiali e dell’agente reticolante MOCA.
Approvazione di due sostanze attive utilizzate nei disinfettanti
Il comitato sui biocidi (BPC) dell’ECHA sostiene l’approvazione delle seguenti combinazioni di sostanze attive-tipo di prodotto:
- ADBAC / BKC e DDAC per l’uso in prodotti per l’igiene animale come disinfettanti e prodotti per l’igiene orale o corporale (tipo di prodotto 3) e nei prodotti utilizzati per disinfettare, ad es. attrezzature, contenitori e superfici necessari per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio o il consumo di alimenti o mangimi per persone e animali (tipo di prodotto 4).
Il BPC sostiene anche un’autorizzazione a livello di Unione per un insetticida contenente clothianidin e piriprossifen per il controllo dei parassiti contro insetti, aracnidi e altri antropodi (tipo di prodotto 18).
La decisione finale sull’approvazione dei principi attivi e sull’autorizzazione dell’Unione dei biocidi sarà presa dalla Commissione europea insieme agli Stati membri dell’UE.
Inviti a fare osservazioni e presentare prove
ECHA ha lanciato l’invito a presentare osservazione e prove relativamente alla seguente sostanza:
Name | EC number | CAS number | Start of consultation | Deadline for providing input | Subject of the call |
---|---|---|---|---|---|
4,4’-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) and structurally related bisphenols of similar concern for the environment | – | – | 14/10/2020 | 15/01/2021 | This call for evidence aims to investigate the manufacture, import, use and placing on the market of Bisphenol A and structurally related bisphenols of similar concern for the environment, as well as on the possibility for substitution, potential alternatives and on the socio-economic impacts of substitution. Information on the life cycle, emissions to the environment and the use in articles and occurrence in polymers is also of interest. |
Consultazione pubblica su identificazione di POP
È stata avviata una consultazione pubblica sulla proposta di identificare come inquinante organico persistente (POP) la sostanza in tabella seguente:
Name | EC number | CAS number | Draft Annex D proposal | Draft risk profile | Draft risk management evaluation | Target of the consultation | Deadline of the consultation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorpyrifos | 220-864-4 | 2921-88-2 | Draft proposal Supporting information document | – | – | Draft Annex D proposal | 09/12/2020 |
Consultazioni pubbliche su proposte di CLH
Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:
Name | EC number | CAS number | Hazard classes open for commenting | Start of consultation | Deadline for commenting |
---|---|---|---|---|---|
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride; Basic Red 1 | 213-584-9 | 989-38-8 | Acute Toxicity – oral Serious eye damage/eye irritation Skin Sensitisation Hazardous to the aquatic environment | 05/10/2020 | 04/12/2020 |
picolinafen (ISO); N-(4-fluorophenyl)-6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-2-carboxamide; 4′-fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]picolinanilide | – | 137641-05-5 | Acute toxicity Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Skin sensitisation Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity – single exposure Specific target organ toxicity – repeated exposure Hazardous to the aquatic environment |
05/10/2020 | 04/12/2020 |
Benzyl alcohol | 202-859-9 | 100-51-6 | Acute Toxicity – inhalation Acute Toxicity – dermal Acute Toxicity – oral Serious eye damage/eye irritation Skin Sensitisation |
19/10/2020 | 18/12/2020 |
hydrogen sulphide, hydrogen sulfide | 231-977-3 | 7783-06-4 | Flammable gas Gases under pressure Acute toxicity Hazardous to the aquatic environment |
19/10/2020 | 18/12/2020 |
Silver | 231-131-3 | 7440-22-4 | Explosive Flammable solid Self-reactive substance Pyrophoric solid Self-heating substance Substance which in contact with water emits flammable gas Oxidising solid Corrosive to metals Acute toxicity Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Respiratory sensitization Skin sensitization Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Specific target organ toxicity — single exposure Specific target organ toxicity — repeated exposure Hazardous to the aquatic environment |
19/10/2020 | 18/12/2020 |
Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu