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16/06/2020

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Notizie dall’ECHA – Giugno 2020

COVID-19 e prodotti irregolari

L’elevata domanda di disinfettanti per combattere il COVID-19 e la concessione da parte degli Stati membri di permessi di emergenza sanitaria hanno attratto nuovi produttori e fornitori sul mercato. Queste aziende potrebbero non avere una conoscenza preventiva del quadro giuridico applicabile.
Per quanto riguarda i prodotti borderline (cosmetici vs biocidi), la Commissione europea ha pubblicato documenti di orientamento per facilitare l’applicazione della legislazione UE in questi casi.
Sebbene molte aziende agiscano in buona fede e si avvalgano di tutto l’aiuto disponibile offerto dall’ECHA e dalle autorità nazionali, alcune sembrano trarre vantaggio dalla situazione.
20 Stati membri dell’UE hanno segnalato un aumento di disinfettanti (per le mani) non conformi sui loro mercati da marzo 2020.
Molti Stati membri hanno segnalato casi di disinfettanti che non hanno l’autorizzazione o il permesso richiesti, o che mancano di etichettatura di pericolo. Molti Paesi hanno anche indicato di aver trovato prodotti che si dichiarano disinfettanti, ma che hanno una formulazione che non può essere sufficientemente efficace contro i virus – ad esempio, a causa di concentrazioni insufficienti di sostanze attive che bloccano la diffusione dei virus.
Quando gli Stati membri ritengono che questi prodotti rappresentino un grave rischio per la salute sia dei professionisti che dei consumatori, comunicano le misure adottate nei loro confronti nel sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX), garantendo un mercato unico europeo sicuro e sensibilizzando l’opinione pubblica su tali prodotti.
Le autorità nazionali preposte all’applicazione della legge continuano a effettuare ispezioni, compresi controlli delle vendite online, per evitare che prodotti inefficaci commercializzati ai consumatori come disinfettanti vengano utilizzati contro il COVID-19. Le azioni di applicazione comprendono sanzioni pecuniarie e il ritiro dei prodotti dal mercato.

Restrizione microplastiche: Lavori in corso

Nel gennaio 2019, ECHA ha proposto un’ampia restrizione sugli usi intenzionali delle microplastiche per evitare o ridurre l’inquinamento ambientale.
Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha adottato il suo parere sulla proposta dell’ECHA di limitare l’uso di microplastiche intenzionalmente aggiunte ai prodotti sul mercato UE/SEE, in concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso per peso. La proposta è stata considerata appropriata per ridurre le emissioni nell’ambiente.
Nel suo parere, il comitato ha raccomandato quanto segue:
– Polimeri biodegradabili: La proposta dell’ECHA stabilisce metodi di prova specifici e criteri per l’identificazione dei polimeri biodegradabili, che sono esclusi dalla restrizione. Il RAC vuole vedere una maggiore evidenza del fatto che le microplastiche sono biodegradabili nell’ambiente (ad es. suolo, ambiente marino, acqua dolce).
– Uso di microplastiche come materiale di riempimento su campi in erba artificiale: Il RAC raccomanda un divieto completo dopo un periodo di transizione di sei anni.
– La definizione di “microplastica”: L’ECHA ha proposto un limite di dimensione inferiore di 100 nanometri per una microplastica, dato che i metodi analitici per il rilevamento delle microplastiche nei prodotti (cioè le miscele) sono ancora in fase di sviluppo. Il RAC ha valutato che un limite di dimensione inferiore non è necessario in quanto la potenziale restrizione può essere applicata anche in altri modi, ad esempio esaminando le materie prime nelle catene di approvvigionamento.

Il Comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA (SEAC) ha approvato il suo progetto di parere sui costi e i benefici di questa proposta per la società. Il SEAC sostiene la proposta e i periodi di transizione per i diversi gruppi di prodotti per dare alle aziende il tempo di prepararsi. Sebbene i benefici non possano essere valutati in termini monetari, il rapporto costo-efficacia della proposta può essere stimato. Ha osservato che l’inquinamento da microplastica è irreversibile e che un’azione tempestiva per ridurre le emissioni può essere vantaggiosa per la società.
Per ragioni pratiche e per facilitare l’applicazione della normativa, SEAC raccomanda un limite inferiore di 100 nanometri fino a quando non saranno disponibili metodi analitici adeguati.
A breve inizierà una consultazione della bozza di parere della SEAC della durata di 60 giorni. Il parere consolidato di entrambi i comitati dovrebbe essere pronto entro la fine del 2020.

ECHA Conference

Sono disponibili le presentazioni dell’ECHA conference “Safer chemicals”, che si è tenuta online lo scorso 2 giugno. I numerosi interventi si sono in particolare incentrati su come tracciare le sostanze altamente preoccupanti con il nuovo SCIP, il cui prototipo è disponibile da febbraio, e sulla notifica armonizzata secondo l’allegato VIII del CLP.

Sostituzione con sostanze chimiche più sicure

Per obblighi normativi o per la richiesta del mercato, le imprese hanno sempre maggiore esigenza di sostituire le sostanze chimiche e i processi di fabbricazione pericolosi con sostanze chimiche più sicure e tecnologie maggiormente rispettose dell’ambiente. Per supportare le imprese a trovare alternative adeguate ECHA ha pubblicato una pagina specifica.

Report – Test alternativi a quelli su animali

La sperimentazione sugli animali vertebrati è consentita solo come ultima risorsa ai sensi del REACH e l’obiettivo dell’ECHA è quello di promuovere metodi di sperimentazione non animale e altre alternative.
Ogni tre anni ECHA riferisce alla Commissione su come i metodi alternativi sono stati utilizzati per generare informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche e per la valutazione del rischio. Il rapporto pubblicato si basa su una serie di dati di registrazione estratti nel 2016 e nel 2019.
I risultati del quarto rapporto dell’ECHA sull’uso di metodi alternativi alla sperimentazione animale nell’ambito del REACH mostrano, in generale, relativamente pochi cambiamenti nell’uso delle alternative rispetto all’ultimo rapporto del 2017.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e di etichettatura armonizzata per le sostanze:

Name EC number CAS number Hazard classes open for commenting Start of consultation Deadline for commenting
diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea 206-354-4 330-54-1 Carcinogenicity
Acute Toxicity – All routes
Germ cell mutagenicity
Specific target organ toxicity – repeated exposure
Hazardous to the aquatic environment
01/06/2020 31/07/2020

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu