Disponibile sul sito della Commissione Europea la bozza di regolamento con la quale viene definita la tempistica per aggiornare i dossier di registrazione. L’articolo 22 del REACH prevede infatti che, dopo la registrazione, il dichiarante è tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione in determinati casi.
La bozza, per ognuno di questi casi, precisa il tempo entro il quale l’aggiornamento è da presentarsi.