E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione del 20 settembre 2016 (G.U. dell’Unione Europea L255 del 21/09/2016) che modifica l’allegato VII del REACH per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea.
In particolare è stato modificato il punto 8.3 inerente la sensibilizzazione cutanea, la modifica mira a ridurre la sperimentazione sugli animali.
Per valutare se una sostanza può provocare o meno una sensibilizzazione cutanea è stata introdotta la possibilità di ricorrere alle informazioni disponibili ottenute applicando metodi di prova alternativi: solo se i metodi di prova alternativi non sono applicabili alla sostanza in esame oppure i risultati degli studi non sono appropriati ai fini della classificazione della sostanza, allora è possibile ricorrere a studi in vivo.