Flaspoint

NEWS /

15/03/2012

Principali Notizie dall’ECHA – Marzo 2012

Segnaliamo la nuova consultazione pubblica su 13 potenziali SVHC, il rapporto di valutazione 2011 dell’ECHA e il webinar per i member registrants…

Consultazione pubblica su 13 potenziali SVHC

Nuova consultazione pubblica lanciata dall’ECHA.
L’Agenzia esorta ad inviare commenti entro il 12 aprile p.v. sulle sostanze proposte per la “candidate list” di sostanze SVHC dal Belgio, Germania, Olanda e da parte dell’ECHA stessa.

Le sostanze sono le seguenti:

  • 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) – Belgium – CMR
  • 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) – Belgium -CMR
  • 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol – ECHA – CMR
  • 4,4′-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone) – ECHA – CMR
  • C.I. Basic Violet 3 ([4-[4,4′-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride) – ECHA – CMR
  • C.I. Basic Blue 26 ([4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride) – ECHA – CMR
  • Diboron trioxide – Germany – CMR
  • Formamide – Germany – CMR
  • Lead(II) bis(methanesulfonate) – Netherlands – CMR
  • N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4′-methylenedianiline (Michler’s base) – ECHA – CMR
  • TGIC (1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) – Netherlands – CMR
  • C.I. Solvent Blue 4 (α, α -Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol) – ECHA – CMR
  • β-TGIC (1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione) – Netherlands – CMR

Sostanze SVHC in articoli di consumo

L’ECHA ha pubblicato un documento nel quale sono raccolti esempi di articoli di uso comune che contengono sostanze SVHC incluse nella Candidate List. Il documento si basa sui dati forniti nei dossier di notifica ai sensi dell’articolo 7(2) del REACH nonché nei dossier di registrazione delle sostanze.
La maggior parte delle notifiche ricevute sinora riguarda quattro ftalati che sono inclusi nell’elenco di sostanze candidate perché considerati tossici per la riproduzione. Si tratta di sostanze solitamente presenti in articoli di plastica. Alcuni esempi di tali articoli notificati sono cavi, borse, materiale per l’imballaggio, indumenti impermeabili e pavimenti in PVC. La seconda notifica più comune riguarda il ritardante di fiamma bromurato (HBCDD), che è persistente, bioaccumulabile e tossico. Questa sostanza può essere presente in articoli utilizzati dall’industria edile e della costruzione, come i pannelli in plastica per l’isolamento termico degli edifici, ed è stata anche notificata nella schiuma di polistirene usata per l’imballaggio e negli alloggiamenti in plastica degli apparecchi elettronici.
I dati saranno aggiornati ogni sei mesi. La stessa ECHA evidenzia che il fatto che un articolo contenga una sostanza SVHC non implica necessariamente un’esposizione del consumatore a questa sostanza o un rischio per i consumatori stessi.
Si ricorda che i fabbricanti e gli importatori di articoli hanno l’obbligo di effettuare una notifica all’ECHA se una sostanza SVHC è contenuta nei propri articoli sopra 1 tonnellata/anno e in concentrazione sopra 0,1% w/w.
Per le 20 sostanze SVHC, incluse nella Lista Candidata nel dicembre 2011, la scadenza di notifica ad ECHA è fissata al 30 giugno 2012.

Webinar per i registranti

Sono aperte le iscrizioni al Webinar del 27 marzo 2012 organizzato dall’ECHA per supportare i member registrants, ovvero i registranti che non rivestono il ruolo di Lead Registrant.
Maggiori informazioni alla pagina http://echa.europa.eu/web/guest/support/training-material/webinars

ECHA pubblica l’Evaluation Report 2011

L’Evaluation Report presenta dettagli e cifre sulle attività di valutazione del fascicolo REACH dell’ECHA e i rispettivi risultati.
Il risultato principale della relazione è che gran parte dei fascicoli di registrazione esaminati suscita preoccupazioni a diversi livelli relativamente alla conformità o alla qualità e richiede che l’ECHA si occupi di ovviare alle carenze con un intervento di tipo normativo. Pertanto, l’ECHA incoraggia vivamente i dichiaranti ad aggiornare i loro fascicoli in maniera proattiva, tenendo conto delle raccomandazioni della relazione.
Disponibile anche un breve riassunto in italiano del rapporto di valutazione 2011.

PMI: importante dichiarare correttamente la dimensione dell’impresa

E’ ben noto che ai sensi dei regolamenti REACH e CLP, le piccole e medie imprese (PMI) beneficiano di una riduzione delle tasse in funzione delle dimensioni dell’impresa stessa.

La qualifica di un’impresa come media, piccola o micro è determinata dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. L’ECHA ha iniziato a verificare la categoria delle dimensioni delle imprese che hanno richiesto di essere ammesse a beneficiare della riduzione delle tasse per le PMI e che di conseguenza hanno pagato tariffe ridotte.
Se, quale risultato della procedura di verifica delle PMI, il dichiarante non fornisce all’ECHA prove documentali sufficienti sulla categoria delle dimensioni della PMI dichiarata al momento della presentazione della domanda, al dichiarante viene imputato il saldo della tassa applicabile alla corretta dimensione dell’impresa nonché una tassa amministrativa.
ECHA precisa che la tassa amministrativa non verrà riscossa qualora i dichiaranti, che inizialmente avevano chiesto di poter beneficiare della riduzione della tassa per le PMI, abbiano prima dell’inizio della procedura di verifica da parte dell’ECHA e di propria iniziativa dichiarato per iscritto all’Agenzia il proprio errore.

 

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu