Pubblicati il D.Lgs. 50/2011 e il Regolamento UE n. 225/2011 …
E’ stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n.50 (G.U. n. 95 del 26/04/2011) recante l’attuazione dei Regolamenti n. 273/2004, n.111/2005 e n.1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
A livello europeo è stato invece pubblicato il REGOLAMENTO N. 225/2011 del 7 marzo 2011 (G.U. dell’Unione Europea L61 del 08/03/2011) che modifica il regolamento n. 1277/2005 andando a sostituirne l’allegato IV. In particolare viene modificato:
- l’elenco dei paesi di cui all’articolo 20 per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005
- elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un’autorizzazione all’esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005
Si ricorda che con il termine “precursori di droghe” si intendono alcune sostanze chimiche, attualmente 23, normalmente utilizzate in numerosi processi e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.
La normativa suddivide i 23 precursori attualmente posti sotto controllo in 3 categorie, in base al differente grado di importanza e di sostituibilità nel processo di fabbricazione illecita di droghe.
Per maggiori informazioni si segnala il sito del Ministero della Salute