Pubblicato il Regolamento (UE) 2024/590 (G.U.U.E. serie L del 20/02/2024) riguardante le sostanze che riducono lo strato di ozono, abroga il regolamento (UE) n. 1005/2009 fatte salve le seguenti disposizioni:
- l’articolo 18 del reg. (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025, e
- l’articolo 27 del reg. (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il Regolamento (UE) 2024/590 stabilisce le prescrizioni per:
- la produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché il loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e
- la comunicazione delle informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e per l’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
A che cosa si applica il Regolamento (UE) 2024/590?
- sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele, e
- prodotti e apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
Ricordiamo che la presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono in prodotti oggetto di esportazione (destinati a Paesi extra UE) NON consente la sottoscrizione della dichiarazione di libera esportazione.