L’Italia ha firmato gli Accordi Multilaterali M163 e M165 relativi ad alcune deroghe per il trasporto di merci pericolose su strada.
In particolare l’Accordo M163 prevede una deroga relativamente all’indicazione da riportare nel documento di trasporto nel caso di spedizioni di contenitori vuoti non bonificati che hanno contenuto una materia di classe 2.
Secondo le disposizioni dell’Accordo ADR 2005, nel documento di trasporto è necessario riportare l’indicazione della/e etichetta/e di pericolo pertinenti. Con la sottoscrizione dell’Accordo M163 sarà, invece, necessario riportare nel documento di trasporto solo l’indicazione “Classe 2”.
L’Accordo M165 è relativo, invece, ai limiti quantitativi previsti per gli imballaggi interni degli imballaggi combinati in quantità limitata delle soluzioni di ipoclorito con gruppo di imballaggio III. Tali limiti sono stati aumentati da 3 a 5 litri uniformando così le disposizioni previste dai regolamenti sul trasporto stradale e via mare.
Riteniamo opportuno sottolineare che qualora si voglia effettuare una spedizione in applicazione di uno dei suddetti accordi, nel documento di trasporto dovrà essere riportata l’indicazione pertinente:
”Carriage agreed under terms of the ADR paragraph 1.5.1 M163”
oppure
”Carriage agreed under terms of the ADR paragraph 1.5.1 M165”
inoltre una copia del corrispondente accordo dovrà essere disponibile a bordo del veicolo.
La scadenza dell’Accordo Multilaterale M163 è prevista per il 01/07/2007 mentre la scadenza per l’M165 è prevista per il 12/11/2009.Multilateral_agreement_M163 e M165.pdf