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18/05/2016

Notizie dall’ECHA – Maggio 2016

Nuovi strumenti on-line per la presentazione delle informazioni ai centri antiveleno

Come anticipato nella news di febbraio, una proposta di modifica del regolamento CLP prevede l’aggiunta di un nuovo allegato VIII “HARMONISED INFORMATION RELATING TO EMERGENCY HEALTH RESPONSE” che armonizzerà tra i vari Stati i dati da sottoporre ai centri antiveleno come da articolo 45 CLP.
Sul nuovo sito Poison Centres ospitato da ECHA è disponibile un format in draft per l’invio delle informazioni armonizzate, insieme ad un’applicazione online in bozza (PC editor).

IUCLID 6

Disponibile la nuova versione di IUCLID, lo strumento essenziale per la creazione dei dossier REACH e CLP. Dal 21 giugno 2016 tutti i dossier dovranno essere redatti utilizzando IUCLID 6, alle aziende che intendono presentare dossier prima di tale data è consigliato di continuare ad utilizzare la precedente versione di IUCLID.
A breve è previsto un webinar con consigli pratici sulla transizione dalla versione IUCLID 5 a IUCLID 6.
Si segnala che dal 21 giugno è prevista anche la pubblicazione di maggiori informazioni sul sito di disseminazione di ECHA, come gli endpoint summaries e gli scenari di esposizione.
In prima battuta saranno pubblicati i dati tratti dai dossier nuovi o aggiornati, i registranti che vogliono mantenere la confidenzialità dovranno farne specifica richiesta.

Biocidi: R4BP3 aggiornamento in luglio

R4BP3, la piattaforma centralizzata attraverso cui vengono presentate tutte le domande relative ai biocidi, sarà aggiornata per garantire la compatibilità con la nuova versione di IUCLID 6. La data di lancio per R4BP 3 è prevista per il 5 luglio, dopo quella data accetterà solo dossier redatti con IUCLID6. ECHA raccomanda particolare attenzione all’edizione di IUCLID utilizzata per la redazione del dossier alle aziende che devono presentare domande nel periodo dal 21 giugno al 5 luglio.

Biocidi: deadline del 1 settembre 2016

Si avvicina il 1 settembre 2016, data entro la quale le aziende dovrebbero richiedere l’approvazione delle sostanze attive nei prodotti biocidi che erano al di fuori del campo di applicazione ai sensi della direttiva precedente, ma che ora rientrano nel campo di applicazione del regolamento sui biocidi.

Il termine riguarda due gruppi:

  • sostanze attive nei materiali a contatto con alimenti per azione superficiale. Esempio: sostanze antimicrobiche utilizzate su taglieri di plastica per dare loro una superficie antimicrobica (tipo di prodotto 4, disinfezione di materiale che può avere contatto con gli alimenti);
  • principi attivi generati in situ con precursori che non erano nel campo di applicazione della direttiva. Esempio: l’ozono generato da ossigeno dell’aria (tipo di prodotto 5, disinfezione dell’acqua potabile).

Se un’applicazione non viene effettuata entro il termine, il biocida potrà essere immesso sul mercato UE fino al 1 Settembre 2017.

Si ricorda che il 1 settembre 2016 è anche la data entro la quale è possibile chiedere l’approvazione di una sostanza attiva impiegata in articoli trattati se questa non è ancora parte del processo di approvazione.
Dal 1 ° marzo 2017 sarà possibile immettere sul mercato solo gli articoli che vengono trattati con un biocida contenente un principio attivo che è:

  • già approvato per il relativo tipo di prodotto;
  • sotto valutazione; o
  • di cui all’allegato I del regolamento sui biocidi, ossia sostanze a basso rischio che possono beneficiare di una procedura di autorizzazione semplificata.

Biocidi: pareri su 6 principi attivi

Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) si è riunito per la quindicesima volta dal 13 al 14 aprile 2016 e ha adottato pareri sui seguenti principi attivi e tipi di prodotto (PT):

  • Chlorocresol per product-types 1, 2, 3, 6, 9 e 13
  • ATMAC/TMAC per product-type 8
  • Burnt lime; hydrated lime; burnt dolomitic lime; and hydrated dolomitic lime per product-types 2 e 3.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH

Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e dell’etichettatura armonizzata per le sostanze:

Substance name  
EC number CAS number
Start of consultation
Deadline for
commenting 
Methylmercuric chloride 204-064-2 115-09-3 28/04/2016 13/06/2016

 

Consigli per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro: Traduzione Guida

Pubblicata la traduzione in italiano della “Guida breve per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro“, che illustra come utilizzare al meglio le informazioni di classificazione ed etichettatura ricevute.

CoRAP 2016-2018

Adottato il piano d’azione a rotazione comunitario (CoRAP) per il triennio 2016-2018 con 138 sostanze da valutare, di cui 84 dal precedente CORAP e 54 sostanze nuove.

QSARs per la registrazione REACH: aggiornamento guida

Pubblicata la nuova versione della Guida pratica “How to use and report (Q)SARs“.

Nuovi pareri del RAC e SEAC

Il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) ha approvato una restrizione dell’immissione sul mercato delle sostanze silossaniche Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2) e Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC 208-764-6,CAS 541-02-6) in prodotti per la cura della persona proposta dal Regno Unito.
Il RAC ha adottato anche otto pareri su classificazione ed etichettatura armonizzate. Il dettaglio in allegato.
Il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) ha espresso un’opinione in bozza sulla restrizione delle sostanze D4 e D5 e ha finalizzato il parere sulla restrizione del Metanolo nei fluidi per il lavaggio dei parabrezza avanzata dalla Polonia.

Proposta di restrizione: richiesta di commenti

ECHA richiede alle parti interessate di inviare le proprie osservazioni e presentare prove nella fase preparatoria della proposta di restrizione per la sostanza:

Name EC number CAS number
Deadline for providing
information
Subject of the call
Lead and its compounds 231-100-4 7439-92-1 21/06/2016 Call for evidence on the use of lead
in shots over wetlands

 Si segnala inoltre che in data 1 aprile ECHA ha presentato una proposta di restrizione relativamente agli ftalati DEHP, DBP, DIBP e BBP (CAS NUMBER: 117-81-7, 85-68-7, 84-74-2, 84-69-5).
La proposta di restrizione prevede che gli articoli contenenti i quattro ftalati, in concentrazione singola o come somma, maggiore o uguale a 0,1% in peso del materiale plastificato non possano essere immessi sul mercato.

Controllo Dossier di registrazione: aggiornato elenco sostanze “nel mirino”

ECHA ha integrato l’elenco delle sostanze che potrebbero essere scelte per un controllo di conformità.
E’ raccomandato ai registranti interessati di aggiornare, se necessario, il dossier entro il 13 giugno 2016. Merita sottolineare che l’elenco è solo indicativo in quanto ECHA può decidere di controllare qualsiasi dossier in qualsiasi momento.

 

 Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu