Permane ancora molta incertezza negli addetti ai lavori in merito all’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza del trasporto di merci pericolose per quanto concerne le strutture sanitarie.
Nella “Nota interpretativa relativa all’applicazione del D.P.R. 15 luglio 2003 n.° 254” , redatta a livello interministeriale, si riporta infatti che “…… la nomina di un Consulente per la sicurezza dei trasporti per l’attività svolta da una struttura sanitaria, ove effettuata, non discende da un obbligo connesso all’osservanza del Decreto Legislativo n°40 del 4 febbraio 2000, ma è da attribuirsi ad una scelta discrezionale del responsabile della citata struttura sanitaria…..”.
La suddetta tesi però si presta ad oggettiva confutazione dal momento che la struttura sanitaria, pur delegando a terzi le responsabilità e gli obblighi che competono all’imballatore, al trasportatore e, in alcuni casi, anche allo speditore, risulta sempre e comunque caricatore del rifiuto pericoloso considerato che le operazioni di carico avvengono all’interno del suo perimetro aziendale.
E’ addirittura pacifico affermare che, come riportato nel D. Lgs. n. 40/2000 e quindi nel 1.8.3 dell’ADR, la struttura sanitaria, salvo le esenzioni applicabili, è soggetta alla nomina di un Consulente per la sicurezza dei trasporti in quanto “caricatore”. In definitiva la nomina rappresenta un obbligo normativoe non certamente una scelta discrezionale del responsabile della struttura sanitaria.Nota interpretativa.pdf