Flaspoint

normative / singola notizia

28/10/2003

NEWS /

Newsletter n.1 – quesito del Case history

RingraziandoVi dell’interesse che avete dimostrato per l’iniziativa, Vi comunichiamo che abbiamo ricevuto, tranne in due casi, risposte incomplete relative solamente alla classificazione di pericolosità per l’ADR oppure solamente alla classificazione di pericolo ai sensi delle norme sanitarie inerenti le sostanze e preparati pericolosi.
In ogni caso si sono distinti per aver segnalato i riferimenti normativi come pure per la celerità di risposta:
– Paola Pantani (Bio-Fin Leather S.p.A.)
– Stefano Floris (Carmagnani Piemonte S.p.A.)
– Eugenio Bortolotti (Chimigien S.r.l.)
che naturalmente sono ospiti graditi di Flashpoint in occasione dei corsi “ADR 2003 e nuovo Codice della Strada” che si terranno a Pisa e a Milano il giorno 6 novembre p.v. I premiati possono mettersi in contatto con la ns. segreteria organizzativa allo 050 879145 per confermare la loro adesione ai corsi.
La risposta completa al quesito è la seguente:
1) I preparati pericolosi non appartengono alla classe 3 ADR e possono essere spediti come materie non pericolose in base alla NOTA 1 del 2.2.3.1.1 :
NOTA 1: Le materie non tossiche e non corrosive aventi un punto d’infiammabilità superiore a 35°C, che non mantengono la combustione conformemente ai criteri della sottosezione 32.5.2 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie sono tuttavia presentate al trasporto e trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d’infiammabilità, sono materie della classe 3.
2) Le etichette di pericolo dei preparati pericolosi non richiedono la frase R10 (infiammabile) in base al punto 2.2.5 del’allegato V del D.M. 14 giugno 2002 :
…..omissis…….Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che un preparato che ha un punto di infiammabilità maggiore o uguale a 21 °C e minore o uguale a 55 °C non deve essere classificato come infiammabile se non può in alcun modo alimentare una combustione e nella misura in cui non sussiste motivo per temere di esporre a pericolo coloro che manipolano i preparati in questione o altre persone.