Pubblicato il Regolamento n. 143/2011 che inserisce nell’allegato XIV del REACH le prime sei sostanze soggette ad autorizzazione. Visti i costi della procedura di autorizzazione è possibile che queste sostanze scompaiano dal mercato per far posto a sostituti meno pericolosi…
Con la pubblicazione del Regolamento n. 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 (G.U. dell’Unione Europea L44 del 18/02/2011) è stato modificato l’allegato XIV del REACH contenente l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
In particolare il regolamento in oggetto sposta sei sostanze di estrema criticità dall’elenco di sostanze candidate all’elenco di sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Le sostanze che figurano nell’allegato XIV non possono essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico. I costi elevati e i tempi della procedura di autorizzazione potrebbero portare a una scomparsa dal mercato delle sostanze nell’allegato XIV, per le quali sarà necessario cercare dei sostituti meno pericolosi.
Le prime iscritte nell’allegato XIV sono le seguenti 6 sostanze:
- 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
- 4,4′-diamminodifenilmetano (MDA)
- esabromociclododecano (HBCDD)
- di(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- ftalato benzilico butilico (BBP)
- ftalato dibutilico (DBP)
Per ciascuna sostanza elencata è fissata una “data di scadenza” che va dal 2014 al 2015.
A partire da tale data la sostanza può essere immessa sul mercato o usata soltanto se è stata concessa un’autorizzazione o se è stata presentata una domanda di autorizzazione entro la data ultima fissata a tal fine.
Tali requisiti si applicano indipendentemente dal quantitativo della sostanza immessa sul mercato o usata poiché per la procedura di autorizzazione non sono fissati limiti quantitativi minimi.
Gli usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione sono specificati per ogni sostanza nell’allegato.
Si segnala la pubblicazione della Rettifica al Regolamento n. 143/2011 (G.U. dell’Unione Europea L49 del 24/02/2011), con la quale vengono corrette le date entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione (sostanzialmente sono spostate tutte in avanti di un mese rispetto a quelle previste dal Regolamento 143/2011).
L’ECHA ha reso disponibile una Guida alla creazione delle domande di autorizzazione per le sostanze in allegato XIV a REACH.
(Informazioni tratte dal sito http://europa.eu.)