Inserite altre 8 sostanze nell’allegato XIV del REACH, ovvero nella lista delle soggette alla procedura di autorizzazione… E’ stato pubblicato il Regolamento n. 125/2012 del 14 febbraio 2012 (G.U. dell’Unione Europea L41 del 15/02/2012) che modifica l’allegato XIV del REACH inserendo altre 8 sostanze fra quelle soggette alla procedura di autorizzazione.
In generale le sostanze che figurano nell’allegato XIV non potranno essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico.
I costi elevati e i tempi della procedura di autorizzazione potrebbero portare a una scomparsa dal mercato delle sostanze nell’allegato XIV, per le quali sarà necessario cercare dei sostituti meno pericolosi.
Le nuove sostanze SVHC iscritte nell’Allegato XIV sono le seguenti:
Sostanza | |
1. | Diisobutilftalato (DIBP) Numero CE: 201-553-2 Numero CAS: 84-69-5 |
2. | Diarsenico triossido Numero CE: 215-481-4 Numero CAS: 1327-53-3 |
3. | Pentaossido di diarsenico Numero CE: 215-116-9 Numero CAS: 1303-28-2 |
4. | Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6 |
5. | Giallo di piombo solfocroÂmato (colorante CI Pigment Yellow 34) Numero CE: 215-693-7 Numero CAS: 1344-37-2 |
6. | Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) Numero CE: 235-759-9 Numero CAS: 12656-85-8 |
7. | Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) Numero CE: 204-118-5 Numero CAS: 115-96-8 |
8. | 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) Numero CE: 204-450-0 Numero CAS: 121-14-2 |
Per ciascuna sostanza elencata è fissata la “data di scadenza” che va da febbraio ad agosto 2015.
A partire da tale data la sostanza potrà essere immessa sul mercato o usata soltanto se è stata concessa un’autorizzazione o se è stata presentata una domanda di autorizzazione entro la data ultima fissata a tal fine.
Per le sostanze in questione non sono al momento previsti usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione.