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17/02/2012

Modifica allegato XIV REACH: nuove sostanze soggette ad autorizzazione

 

Inserite altre 8 sostanze nell’allegato XIV del REACH, ovvero nella lista delle soggette alla procedura di autorizzazione… E’ stato pubblicato il Regolamento n. 125/2012 del 14 febbraio 2012 (G.U. dell’Unione Europea L41 del 15/02/2012) che modifica l’allegato XIV del REACH inserendo altre 8 sostanze fra quelle soggette alla procedura di autorizzazione.

In generale le sostanze che figurano nell’allegato XIV non potranno essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico.

I costi elevati e i tempi della procedura di autorizzazione potrebbero portare a una scomparsa dal mercato delle sostanze nell’allegato XIV, per le quali sarà necessario cercare dei sostituti meno pericolosi.

Le nuove sostanze SVHC iscritte nell’Allegato XIV sono le seguenti:

Sostanza
1. Diisobutilftalato (DIBP)
Numero CE: 201-553-2
Numero CAS: 84-69-5
2. Diarsenico triossido
Numero CE: 215-481-4
Numero CAS: 1327-53-3
3. Pentaossido di diarsenico
Numero CE: 215-116-9
Numero CAS: 1303-28-2
4. Cromato di piombo
Numero CE: 231-846-0
Numero CAS: 7758-97-6
5. Giallo di piombo solfocro­mato
(colorante CI Pigment Yellow 34)
Numero CE: 215-693-7
Numero CAS: 1344-37-2
6. Piombo cromato molibdato solfato rosso
(colorante CI Pigment Red 104)
Numero CE: 235-759-9
Numero CAS: 12656-85-8
7. Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)
Numero CE: 204-118-5
Numero CAS: 115-96-8
8. 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)
Numero CE: 204-450-0
Numero CAS: 121-14-2

 

Per ciascuna sostanza elencata è fissata la “data di scadenza” che va da febbraio ad agosto 2015.
A partire da tale data la sostanza potrà essere immessa sul mercato o usata soltanto se è stata concessa un’autorizzazione o se è stata presentata una domanda di autorizzazione entro la data ultima fissata a tal fine.
Per le sostanze in questione non sono al momento previsti usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione.