Le sostanze soggette a regime transitorio fabbricate o importate per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 possono beneficiare di una preregistrazione tardiva in condizioni speciali…
Le sostanze soggette a regime transitorio fabbricate o importate per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 possono beneficiare di una preregistrazione tardiva in condizioni speciali.
In particolare, in base a quanto previsto dall’articolo 28 comma 6 del REACH, è possibile effettuare una registrazione tardiva purché i dichiaranti potenziali trasmettano le informazioni richieste all’ECHA entro sei mesi dalla prima fabbricazione o importazione della sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno e non oltre dodici mesi prima del pertinente termine di cui all’articolo 23.
Si ricorda, quindi, che le aziende interessate a immettere una sostanza phase-in per la prima volta sul mercato dell’Unione Europea se prevedono che la fascia di tonnellaggio sarà compresa tra 100-1000 t/anno dovranno effettuare la late-preregistration entro il 31 maggio 2012 per rientrare nei 12 mesi dalla pertinente deadline di registrazione.