L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare TAR 2023-011, con la quale ha comunicato nuove misure in vigore dal 10 febbraio per l’importazione delle sostanze pericolose che rientrano nell’Allegato XVII del Reg. REACH (Sostanze soggette a restrizione).
In merito all’integrazione in TARIC delle informazioni per il REACH in caso di autorizzazione o di restrizioni si segnala l’Avviso del 28 febbraio scorso pubblicato dall’ADM.
In particolare, secondo l’articolo 67 del REACH, una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l’Allegato XVII contiene una restrizione, non può essere fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata a meno che non sia conforme alle condizioni stabilite nella colonna 2 dell’allegato stesso.
L’operatore doganale che rispetti le suddette condizioni, al momento della presentazione della dichiarazione doganale, non è tenuto all’esibizione di un certificato o prova dell’adempimento, ma deve attestare, mediante l’indicazione dei codici documento tipo “Y”, sotto la propria responsabilità e a pena di sanzioni previste per dichiarazioni false o mendaci, di avervi provveduto. I codici documento richiesti nel caso di restrizioni e relative deroghe (Allegato XVII) sono Y106, Y110, Y113 (vedi Tabella 2 nell’allegato).
Nuovi codici di tipo “Y” anche per sostanze e miscele contenenti sostanze incluse in allegato XIV e perciò sottoposte ad autorizzazione oppure oggetto di esenzioni da indicare tramite uno specifico codice.