Le materie elencate e classificate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ototbre 2010 sono ammesse al trasporto marittimo…
Le materie elencate e classificate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ototbre 2010 sono ammesse al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalità e con le disposizioni stabilite negli allegati stessi.
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