La pubblicazione del D.M. del 7 gennaio 2005 (G.U n. 28 del 4 febbraio 2005) aggiorna le disposizioni tecniche e procedurali relative alla classificazione ed omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
Nel suddetto decreto sono chiariti gli aspetti relativi:
– all’utilizzazione degli estintori portatili di incendio nonché al mantenimento della loro efficienza;
– alle procedure per il rilascio del certificato di prova;
– alla procedura per il rilascio del documento di omologazione;
– alla documentazione necessaria per la commercializzazione in ambito comunitario;
– agli obblighi e responsabilità del produttore;
– ai sistemi di controllo e vigilanza;
– alla validità, rinnovo, decadenza e possibilità di annullamento dell’omologazione da parte degli organi competenti.
Gli estintori portatili d’incendio, approvati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 1982 potranno, comunque, essere:
– commercializzati fino alla scadenza dell’approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
– utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
DM_Interni_07_01_05.pdf