E’ stato pubblicato il Decreto Ministero dell’Interno del 15 agosto 2005 (GU n. 190 del 17/08/2005) che introduce limiti speciali all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
Si evidenzia che, in base a quanto previsto all’articolo 3, il trasporto degli esplosivi deve essere effettuato sempre con mezzi idonei, chiusi, non telonati e muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata, in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché, anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l’immediato intervento in caso di necessità.
DM_Interno_15_08_05.pdf