E’ stato pubblicato il Decreto Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti 12 ottobre 2005 (G.U. n. 295 del 20/12/2005) che modifica il decreto 10 giugno 2004, recante l’attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di merci pericolose.
Il decreto in oggetto elimina i limiti alla validità dei Certificati di formazione professionale ADR conseguiti in Stati extracomunitari, vengono infatti ad essere abrogati i punti 5-quinquies e 5-sexies introdotti con il decreto 10 giugno 2004.
Il testo integrale dei punti abrogati è di seguito riportato:
5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all’Unione europea.
5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.
DM_I&T_12_10_05.pdf