Lo scorso 12 marzo 2004 è entrato in vigore il D.M. N. 44 del 16 gennaio 2004 (G.U n. 47 del 26 febbraio 2004) che regolamenta i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti di talune attività industriali al fine di limitare le emissioni e tutelare, quindi, la salute umana e l’ambiente.
Con l’avvicinarsi della scadenza prevista per il 12 marzo 2005 per la presentazione all’autorità competente della relazione tecnica relativa agli impianti esistenti (articolo 6 comma 3), cogliamo l’occasione per riassumere le principali disposizioni introdotte dal decreto in oggetto.
Secondo il suddetto decreto si intende per composto organico volatile (COV) «qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso», e per solvente organico «qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante».
Le disposizioni del decreto in oggetto si applicano a tutte le categorie di attività individuate nell’Allegato I che prevedono un impiego di solvente superiore alla soglia minima di consumo indicata per ciascuna attività.