Il D.L. 138 dell’8 Luglio 2002 riporta tra le disposizioni varie, all’art.14, un’interpretazione autentica del Governo in merito al concetto di rifiuto con particolare riferimento alla distinzione tra rifiuti e residui di produzione.
Non sono rifiuti quei residui (di produzione o di consumo) che:
· possono essere riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
· riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del d.lgs n. 22.
Potrete trovare un estratto del Decreto in allegato.
Chi fosse interessato ad approfondire questo aspetto essenziale della definizione di rifiuto potrà trovare argomentazioni sicuramente più articolate nell’interessantissima e recente sentenza C-9/00 della Corte di Giustizia Europea del 18 aprile 2002.
D.L.138-02 ESTRATTO.pdf