Sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive thiram e ziram non hanno mostrato significativa attività mutagena infatti, nel XXVIII adeguamento della direttiva 67/548/CEE, l’etichettatura di pericolo delle due sostanze non comprende più la frase di rischio R40.
Pertanto le etichette di pericolo dei prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive thiram e ziram, riportati nell’allegato al suddetto decreto, devono essere modificate eliminando la frase R40.
Con la lettera del 31 ottobre 2001 le aziende interessate sono state invitate ad inviare al Ministero della Salute le domande con le proposte per la riclassificazione unitamente alle etichette modificate.
Per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari riportanti etichette non riclassificate è concesso un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione del decreto (S.O.G.U. n.178 del 3 settembre 2002).
D.M.Salute 29.03.02.02