Prorogato al 31/12/2011 la possibilità di esportazione extra UE di prodotti non rispettanti i limiti in contenuto di COV previsti dal d.lgs. 161/2006…
E’ stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 (G.U. n.74 del 31/03/2011) che contiene alcune proroghe di termini relativi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In particolare viene ad essere prorogato al 31/12/2011 il termine previsto dall’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 161/2006 e successive modificazioni.
Tale articolo stabiliva che dal 1° gennaio 2011 non potessero essere più venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l’edilizia con limiti di COV (composti organici volativi) superiori a quelli previsti nell’allegato II del decreto legislativo stesso. Tale limitazione non rispecchia, di fatto, quanto previsto dalla direttiva 2004/42/CE, la quale non disciplina il contenuto di COV dei prodotti destinati all’esportazione verso Paesi extra UE.
La citata limitazione all’esportazione non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell’UE, comportando, di fatto, una discriminazione delle aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati Membri dell’UE.