È stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 (G.U. dell’Unione Europea L44 del 18/02/2020) che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP). Il regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.
In particolare con questo adeguamento è stato modificato l’allegato VI del CLP con la modifica di 12 voci e l’aggiunta di 17 nuove sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata. Tra queste si segnala l’aggiunta della voce relativa al biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm].
Per le miscele contenenti biossido di titanio sono inserite le voci EUH211 e EUH212 nell’allegato II del regolamento CLP come misura di accompagnamento alla nuova classificazione del biossido di titanio (TiO2; Carc. 2 inalato). Essi hanno lo scopo di mettere in guardia gli utenti contro l’inalazione di goccioline e polveri contenenti TiO2.
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:
EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
UH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”
Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione:
EUH210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta».