L’accordo M356 stabilisce che, in deroga a quanto previsto nella Tabella A del capitolo 3.2, i rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero (N° ONU 2212 e 2590), che non è fissato o immerso in un legante in modo tale che non vi sia alcuna emissione di quantità pericolose di amianto respirabile, possono essere trasportate alla rinfusa secondo le disposizioni VC1 e VC2 della sottosezione 7.3.3.1 dell’ADR in conformità alle disposizioni indicate nell’accordo.
L’accordo sottoscritto dalla Francia ha una durata inusualmente breve: 27 marzo – 31 dicembre 2024.
Da verificare l’interesse degli stakeholders italiani sull’accordo M356 al fine di richiederne la sottoscrizione da parte della nostra autorità competente nazionale.