Gli Stati membri dell’UE, elencati nell’allegato della Decisione di esecuzione (UE) 2024/1762 della Commissione del 5 giugno 2024, sono autorizzati ad applicare le deroghe relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. La Decisione modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali.
Segnaliamo, in particolare, una deroga prevista per la Francia che potrebbe essere assai utile anche per il nostro Paese:
RO-a-FR-2
Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.
Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.
Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.
Data di scadenza: 30 giugno 2027