La sottosezione 9.1.3.1 dell’ADR 2023 riporta che:
La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, AT e delle MEMU con le disposizioni della presente parte deve essere attestata da un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo, o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle disposizioni del capitolo 9.2 secondo il 9.1.2.1.
La Direzione Generale Territoriale del Nord-Est ha emanato la Direttiva 8/2024/DGTNE del 29 maggio 2024 allo scopo di chiarire definitivamente l’interpretazione della suddetta prescrizione ADR a vantaggio degli operatori coinvolti.
La Direttiva, con riferimento al 9.1.3.1 ADR, specifica i casi nei quali il rilascio del certificato di approvazione ADR (barrato rosa) deve avvenire per via amministrativa, cioè senza ispezione tecnica (visita) e prova, a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all’immatricolazione del veicolo.