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normative / singola notizia

23/06/2005

NEWS / ADR /

ACCORDO A.D.R. 2005

Siamo a ricordarvi che, coerentemente con quanto previsto dalla sottosezione 1.6.1.1 dell’Accordo ADR ed. 2005, il 30 giugno prossimo termina il periodo transitorio entro il quale era ammesso effettuare trasporti su strada di merci pericolose conformemente alle prescrizioni dell’Accordo ADR edizione 2003.

Ecco un breve elenco delle principali novità della nuova edizione dell’Accordo ADR:

– Security: è introdotto il concetto della “sicurezza” vista come misure da prendere per minimizzare il furto o l’utilizzazione impropria delle merci pericolose. Le merci pericolose dovranno essere consegnate solo a trasportatori identificati appropriatamente e ogni membro dell’equipaggio del veicolo che trasporta merci pericolose dovrà avere con sé un documento identificativo comprensivo di foto. Diviene obbligatoria la formazione sulla sicurezza per gli operatori coinvolti. Nel caso delle merci ad alto rischio (Tabella 1.10.5 ADR) dovranno essere adottati idonei piani di sicurezza (1.10.3.2.2 ADR)

– Modifiche ai criteri di classificazione: sono introdotte modifiche per la classificazione degli Aerosol infiammabili, le Materie infettanti, gli Inquinanti ambientali. Sono stati introdotti nuovi numeri ONU per le materie tossiche per inalazione e numeri ONU differenti per la stessa materia ma diverso stato fisico (es: Acido fosforico in soluzione UN1805, Acido fosforico solido UN3453)

– Esenzione per Quantità limitata: sono stati modificati i limiti delle “quantità limitate” (Tabella 3.4.6 ADR) in particolare la massa lorda massima di un imballaggio combinato non deve superare 30Kg

– Compatibilità chimica di imballaggi e GIR di plastica: sono stati modificati i criteri per valutare la compatibilità chimica degli imballaggi e dei GIR di plastica con le materie di riempimento assimilando queste a liquidi standard

– Etichettatura sovrimballaggio: sul sovrimballaggio dovrà essere riportata la dicitura “SOVRIMBALLAGGIO”

– Documentazione: nel documento di trasporto per imballaggi vuoti non bonificati dovrà essere riportata non più la classe ma l’etichetta/e dell’ultima merce contenuta. Nel documento di trasporto per veicoli-cisterna vuoti non bonificati dovrà essere riportata la dicitura “VEICOLO-CISTERNA VUOTO” completata dall’indicazione relativa alle ultime merci caricate come prescritto al 5.4.1.1.1. ADR. La disposizione speciale 640X dovrà comparire sul documento di trasporto solo nel caso di trasporto in cisterne ADR

– Certificato di Formazione per i conducenti (CFP): a partire dal 1 gennaio 2007 obbligo del CFP anche per i conducenti di veicoli con massa massima ammissibile inferiore a 3,5 t