Il decreto attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Il campo di applicazione è vastissimo, in quanto si applica a tutte le attività in cui sia prevedibile la presenza di agenti chimici pericolosi per la sicurezza o la salute dei lavoratori, comprese la produzione, la manipolazione, la manutenzione, l’immagazzinamento, il trasporto, l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti.
Si tratta essenzialmente di una integrazione del D. Lgs 626/94 e fornisce prescrizioni puntuali in merito alle modalità di valutazione del rischio, già prevista in base all’art. 4 del D. Lgs 626/94.
Una delle novità più rilevanti è la definizione (lasciata alla responsabilità del datore di lavoro) del grado di rischio (moderato o non moderato).
Tra le misure specifiche di protezione e prevenzione da adottare in caso di rischio non moderato, viene introdotto l’obbligo della misurazione periodica degli agenti chimici presenti, salvo che il datore di lavoro non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione.
Novità anche in campo di sorveglianza sanitaria, in quanto le modalità e la periodicità vengono completamente demandate al medico competente, superando così la rigidità della tabella allegata al D.P.R. 303/56.
98.24.ce