Decreto gas tossici – patentino autisti: Chiarimenti dal Ministero
A seguito di un recente quesito posto da AssICC, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha precisato che la patente di abilitazione per l’impiego dei gas tossici, di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, è tuttora in vigore per quello che concerne l’utilizzazione e la custodia e conservazione del prodotto (detenzione), ma non lo è più per ciò che riguarda il trasporto, in quanto assorbita dal certificato di formazione professionale ADR.
É quindi chiarito che l’autista dotato di CFP ADR non deve possedere anche il patentino di abilitazione all’uso gas tossici quando trasporta tali materie.