Precursori di esplosivi: Regolamento (UE) 2019/1148
Indice
Cosa sono i precursori di esplosivi?
Quale è il quadro normativo di riferimento per i precursori di esplosivi?
Quali sono i precursori di esplosivi?
Chi deve osservare il Regolamento UE 2019/1148?
Quali sono le sanzioni previste in Italia dal Regolamento UE 2019/1148?
Cosa sono i precursori di esplosivi?
I precursori di esplosivi sono sostanze e miscele che potrebbero essere impropriamente impiegate per la fabbricazione illecita di esplosivi, anche da parte di un cittadino privato che, una volta acquistati presso un esercizio commerciale i prodotti contenenti tali sostanze/miscele, potrebbe impiegarli per realizzare ordigni artigianali.
Quale è il quadro normativo di riferimento per i precursori di esplosivi?
Il Regolamento (UE) 98/2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, era stato introdotto con lo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e per garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.
La norma è stata abrogata dal Regolamento (UE) 2019/1148 che, entrato in vigore il 1° Febbraio 2021, costituisce a tutti gli effetti un dispositivo di legge comunitario in materia di antiterrorismo e che, oltre a riprendere i concetti già introdotti dal vecchio regolamento, va a rafforzare le misure preventive di contrasto agli attentati terroristici. Ciascun Paese UE può disporre ulteriori restrizioni e divieti nazionali, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, là dove lo ritenga opportuno.
Quali sono i precursori di esplosivi?
I precursori di esplosivi si suddividono in due categorie:
- I precursori soggetti a restrizione
- I precursori disciplinati
1. I precursori soggetti a restrizione sono riportati nell’Allegato I del Regolamento: per esse è definito il valore limite di concentrazione, siano esse sostanze tal quali o contenute in miscela, oltre il quale si applicano le seguenti restrizioni:
- vendita ai privati: vietata.
- vendita agli utilizzatori professionali o agli operatori economici: soggetta all’identificazione dell’acquirente, alla valutazione dell’uso previsto ed alla dichiarazione del cliente a mezzo della compilazione dell’Allegato IV.
Esempio: i prodotti a base di acido nitrico con limite di concentrazione al 3% ed a base di acido solforico con limite di concentrazione al 15%; pensiamo ai comuni disincrostanti e disgorganti che, in concentrazioni superiori alle percentuali indicate, non possono essere più venduti al consumatore.
Altro esempio: il perossido di idrogeno, ovvero l’“acqua a ossigenata” non può essere più venduta al consumatore in concentrazioni superiori al 12%.
2. I precursori disciplinati sono le sostanze (o le miscele contenenti una di queste sostanze) elencate nell’Allegato I e nell’Allegato II del Regolamento, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p.
In caso avvengano transazioni sospette, sparizioni e furti significativi di questi precursori sia l’operatore economico che l’utilizzatore professionale devono segnalarlo entro 24 ore al punto di contatto nazionale presso il Ministero dell’Interno o al Dipartimento di Pubblica Sicurezza o alla Direzione centrale della Polizia Criminale.
Esempio: l’acetone comunemente venduto ai consumatori.
N.B.: Il singolo Paese UE può prevedere la concessione di licenze ai privati, limitata a concentrazioni non eccedenti il valore limite superiore previsto dal Regolamento, in particolari condizioni e con una durata limitata. L’Italia non prevede la concessione di licenze.
Chi deve osservare il Regolamento UE 2019/1148?
I soggetti coinvolti nel Regolamento sono due: l’Utilizzatore professionale e l’Operatore economico.
La prima figura è il soggetto fisico o giuridico che impiega il precursore di esplosivo limitatamente allo svolgimento della propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
L’Operatore economico è il soggetto fisico o giuridico che immette il precursore di esplosivo sul mercato, a disposizione di terzi, in forma gratuita o a pagamento.
N.B.: le transazioni online, largamente diffuse per la compravendita di prodotti al consumo, sono soggette al Regolamento come le transazioni che hanno luogo nel mercato fisico, per cui sia i venditori che il gestore della piattaforma devono adeguarsi alle disposizioni previste.
Deve prestare particolare attenzione il personale addetto alla Vendita impiegato dagli Utilizzatori professionali e dagli operatori economici, dovendo compiere una serie di valutazioni prima della vendita, ma anche in fase di approvvigionamento per conto della propria organizzazione ed in sede di conservazione delle informazioni acquisite.
Lo stoccaggio dei precursori deve prevedere l’adozione di misure volte a garantirne la manipolazione e l’uso in sicurezza, oltre che la prevenzione di furti e la loro eventuale rilevazione: diventa quindi fondamentale la definizione di procedure a salvaguardia delle condizioni di sicurezza (safety + security).
Quali sono le sanzioni previste in Italia dal Reg. UE 2019/1148?
Le sanzioni relative alle violazioni del Regolamento (UE) 2019/1148 sono comprese nel Decreto Legislativo n.133 del 14 settembre 2009 dopo la pubblicazione in G.U.R.I. del 17 gennaio 2022 della Legge n.238 del 23 dicembre 2021, concernente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Le nuove sanzioni, in vigore dal 1° febbraio 2022, sono indicate nella tabella in allegato e sostituiscono le “vecchie” sanzioni previste dagli artt. 678-bis e 679-bis c.p. che sono stati abrogati.