E’ stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 (G.U. dell’Unione Europea L259 del 10/10/2019) relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio.
In particolare con il regolamento in oggetto viene stabilito che:
- il metodo di calcolo dei quantitativi annui di sostanze soggette a un regime transitorio di cui all’articolo 3, paragrafo 30 del REACH sulla base dei tre anni precedenti continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Il dichiarante, una volta completata la registrazione di una sostanza, ne calcola successivamente il quantitativo per anno civile.
- Dopo il 31 dicembre 2019 le registrazioni preliminari effettuate a norma dell’articolo 28 del REACH non sono più valide e a tutte le sostanze soggette a un regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27; quindi a partire dal nuovo anno se un’azienda vuole registrare dovrà inviare un inquiry ad ECHA senza poter fare più affidamento sulle pre-registrazioni fatte.
- Gli obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione continuano a dover essere rispettati. In tale contesto i dichiaranti possono ricorrere a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all’articolo 29 del regolamento REACH.