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Regolamento (UE) 2017/999: nuove sostanze in autorizzazione

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione del 13 giugno 2017 (G.U. dell’Unione Europea L150 del 14/06/2017) che modifica l’allegato XIV del Regolamento REACH introducendo le seguenti 12 sostanze tra quelle soggette alla procedura di autorizzazione:

  • 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) N. CE: 203-445-0 N. CAS: 106-94-5
  • Diisopentilftalato N. CE: 210-088-4 N. CAS: 605-50-5
  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6- 8-ramificati, ricchi di C7 N. CE: 276-158-1 N. CAS: 71888-89-6
  • Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7- 11-ramificati e lineari N. CE: 271-084-6 N. CAS: 68515-42-4
  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare N. CE: 284-032-2 N. CAS: 84777-06-0
  • Ftalato di bis(2-metossietile) N. CE: 204-212-6 N. CAS: 117-82-8
  • Dipentilftalato N. CE: 205-017-9 N. CAS: 131-18-0
  • N-pentilisopentilftalato N. CE: — N. CAS: 776297-69-9
  • Olio di antracene N. CE: 292-602-7 N. CAS: 90640-80-5
  • Pece, catrame di carbone, alta temperatura. N. CE: 266-028-2 N. CAS: 65996-93-2
  • 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] N. CE: — N. CAS: —
  • 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]

In generale le sostanze che figurano nell’allegato XIV non potranno essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per un uso specifico.
I costi elevati e i tempi della procedura di autorizzazione potrebbero portare a una scomparsa dal mercato delle sostanze nell’allegato XIV, per le quali sarà necessario cercare dei sostituti meno pericolosi.

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