Pubblicato nella G.U. n. 58 del 11 marzo 2010 il Decreto Legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010 che ha recepito la direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose.
Oltre al recepimento delle edizioni 2009 di ADR, RID e, per la prima volta nel nostro ordinamento, dell’ADN il decreto prescrive, in particolare, che:
- il legale rappresentante di un’impresa che ha nominato il Consulente alla sicurezza (il Consulente per la sicurezza dei trasporti secondo il D. Lgs. n. 40/2000) comunichi le complete generalità del Consulente entro quindici giorni dalla nomina (non più sessanta giorni come riportato nel D.M. dei trasporti e della navigazione del 6 giugno 2000) all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio.
- Il Consulente alla sicurezza, previa verifica delle procedure aziendali, rediga entro sessanta giorni dalla nomina una relazione nella quale indica le eventuali modifiche procedurali.
- la sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo, ai sensi dell’art. 168 comma 9 del codice della strada, si applichino esclusivamente nei casi in cui le infrazioni siano riconducibili alle responsabilità del trasportatore (si veda 1.4.2.2 dell’ADR).