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Pubblicata la Legge n. 88 del 7 luglio 2009: ADR 2009 da recepire entro tre mesi

L’Italia aveva l’obbligo di recepire entro il 30 giugno 2009 la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose e quindi la nuova edizione 2009 dell’Accordo ADR.
Sul Supplemento Ordinario n. 110 alla G.U. n. 161 del 14/07/2009 è stata pubblicata la Legge n. 88 del 7 luglio concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”.
Il Governo è stato delegato ad adottare, per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto (es. la direttiva 2008/68/CE con obbligo di recepimento entro il 30 giugno), i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge suddetta (29 luglio 2009).
Segnaliamo che l’ADR 2009 è già in vigore per il trasporto internazionale di merci pericolose per effetto della Legge n.1839 del 12/08/1962.
Nonostante l’inadempienza del ns. Paese le aziende italiane possono già osservare le nuove disposizioni contenute nell’ADR 2009 a partire dal 1° luglio u.s. a causa del disposto della direttiva 2008/68/CE. Nell’applicazione delle nuove disposizioni, tuttavia, le nostre aziende devono fare molta attenzione a quelle disposizioni in cui figura, passando dall’ADR 2007 all’ADR 2009, un trasferimento della responsabilità da un operatore all’altro (es. la responsabilità della fornitura delle istruzioni scritte all’autista viene trasferita dallo speditore al trasportatore). In occasione di un infortunio o un incidente occorso durante il trasporto, carico e scarico compresi, un operatore avrebbe difficoltà a dimostrare ad un giudice che la disposizione dell’ADR 2009, in mancanza del decreto ministeriale di recepimento, era comunque applicabile in ambito nazionale!

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