DIRETTIVA 2006/8/CE: MODIFICHE ALLA 1999/45/CE
E’ stata pubblicata la Direttiva 2006/8/CE (G.U. dell’Unione Europea L19 del 24/1/2006) che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.
Le modifiche principali apportate alla direttiva 1999/45/CE riguardano:
– le tabelle VI e VI A dell’allegato II: i preparati composti da più di una sostanza classificata come cancerogena, mutagena e/o tossica per la riproduzione all’allegato I della direttiva 67/548/CEE devono attualmente essere contrassegnati da frasi di rischio (frasi R) per indicarne la classificazione sia nella categoria 1 o 2 che nella categoria 3. La nuova direttiva prevede che i preparati siano classificati ed etichettati soltanto in base alla categoria più elevata.
– le tabelle 1 e 2, parte B dell’allegato III: in caso di preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico (N, R50 o R50/53) per la valutazione del pericolo sono introdotti limiti specifici di concentrazione al variare del valore di LC50 o EC50 della sostanza.
– la tabella 5, parte B punto II dell’allegato III: viene prescritto di aggiungere il simbolo N alla frase R59 (Pericoloso per lo strato di ozono).
– l’allegato V: è stata resa più accurata la terminologia utilizzata per descrivere i requisiti relativi all’imballaggio e all’etichettatura per garantire maggiore coerenza.
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 1° marzo 2007.
Direttiva_2006_8_ce.pdf