SMALTIMENTO SCORTE PREPARATI PERICOLOSI: ART. 7-duodevicies LEGGE N. 43/2005
La pubblicazione della Legge n. 43 del 31 marzo 2005 (G.U. n. 75 del 1/04/2005) stabilisce le proroghe alle scadenze previste per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi non conformi alle disposizioni del decreto legislativo 65/2003 già immessi sul mercato.
I nuovi termini previsti per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi sono indicati nell’articolo 7-duodevicies che riportiamo di seguito:
1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi gia’ immessi sul mercato, purche’ conformi alla previgente normativa, e’ prorogato di diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purche’ conformi alla previgente normativa, e’ differito di dodici mesi.
Quindi, lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi gia’ immessi sul mercato dovrà essere effettuato entro il 29 ottobre 2005.
Rimane, invece, da chiarire se la data prevista per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, differita al 29 ottobre 2004, sia reale o solo dovuta ad un errore!