Relativamente all’art.204-bis comma 3 del nuovo Codice della Strada:
Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.
3. All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
segnaliamo che la Suprema Corte, con sentenza n.114 del 5 aprile 2004, ha dichiarato illegittima la suddetta disposizione secondo la quale era condizione indispensabile per poter ricorre al Giudice di Pace, contro il verbale di accertamento delle violazioni, versare una cauzione nella cancelleria del Giudice (l’importo era pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria).
Pertanto, a causa di questa sentenza, il deposito del ricorso al Giudice di pace non prevederà più il versamento di una cauzione.