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Codice della Strada: applicazione dell’ art. 168 comma 9

Nei convegni e seminari in cui sono intervenuto ho sempre sottolineato come l’art. 168 c.9, riveduto e corretto nel nuovo Codice della Strada, nascondesse insidie ancora più ‘pericolose’ del vecchio testo dell’art. 168.
Prendiamo in esame il nuovo testo dell’art. 168 c.9:
Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
Ebbene mi è giunta segnalazione di un verbale elevato nei confronti di un autista perchè alcuni dei colli che stava trasportando non riportavano l’etichetta di pericolo (bombole di GPL senza l’etichetta modello 2.1).
Vi segnalo che, oltre alle sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, l’autista ha subito una detrazione di 10 punti dalla patente di guida.
Ancora una volta paga chi non ha la responsabilità specifica dell’infrazione!
Ma non esiste forse un capitolo 1.4 dell’ADR in cui sono suddivisi gli obblighi dei vari soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose ?
Attendo commenti da parte Vostra sull’argomento.

Dott. Gabriele Scibilia

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