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Decreto Legislativo n. 65/2003 (Preparati Pericolosi) : Circolare Ministero della Salute del 7 gennaio 2004

Con la pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 70 del 24 marzo u.s. della circolare del Ministro della Salute del 7 gennaio 2004 si esplicitano le novità del Decreto Legislativo n. 65 del 14 marzo 2003 che ha recepito la nuova direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE così come aggiornata dalla 2001/60/CE.
Lo scopo è quello di rendere la più agevole la comprensione del testo normativo sia per le imprese soggette alle disposizioni del decreto legislativo che per le autorità addette alla vigilanza.
In relazione al testo della circolare ministeriale segnalerò le parti più importanti presentando un mio commento specifico e sollecitando un Vostro parere sull’argomento.
Comincerò dal punto, a mio avviso, più importante dell’intera circolare ovvero il commento del Ministro all’art. 18 del D. Lgs. n.65/2003 relativo alle sanzioni.
Infatti le norme di riferimento precedenti:

  • Legge n. 256 del 29/05/1974 ;
  • Decreto Ministeriale del 28/01/1992 ;
  • Decreto Legislativo n. 285 del 16 luglio 1998 ;
    come pure la norma in vigore:
  • Decreto Legislativo n. 65 del 14 marzo 2003 ;

non hanno mai indicato quali fossero le infrazioni “gravi” alle disposizioni di legge riportando genericamente il testo seguente:
Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell’arresto fino a sei mesi. (art. 13 comma 2 D.Lgs. n.285/1998 ; art. 18 comma 2 D. Lgs. n. 65/2003).
La circolare in oggetto finalmente esplica quali debbano intendersi, a parere del Ministro, le “gravi infrazioni” alla normativa inerente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

Qui di seguito riporto una parte “illuminante” del testo della circolare relativa all’art. 18 (sanzioni) del D. Lgs. n.65/2003:
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori in caso di violazione del decreto legislativo n. 65/2003, il RIMPP, sia esso il fabbricante, il distributore o l’importatore, è sanzionato penalmente solo nel caso in cui questo immetta sul mercato preparati pericolosi la cui classificazione, imballaggio, etichettatura e
l’applicazione dei requisiti per l’etichettatura di cui gli articoli 3, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 65/2003 siano stati violati.

Segnalo che gli articoli citati sono relativi a:
art. 3 : determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura
art. 8 : imballaggio
art. 9 : etichettatura
art. 10 : applicazione dei requisiti per l’etichettatura
Pertanto l’etichetta di pericolo di un preparato pericoloso deve essere perfettamente conforme alle disposizioni vigenti per non incorrere in sanzioni di carattere penale; è sufficiente infatti che risulti mancante un simbolo di pericolo, una frase di rischio, ecc. nell’etichetta perché l’autorità competente persegua penalmente il responsabile dell’immissione in commercio del preparato pericoloso.

Riporto inoltre il testo seguente relativo alla fornitura della scheda informativa in materia di sicurezza:
Chiunque immetta sul mercato un preparato pericoloso è anche perseguibile in caso di mancata consegna gratuita della scheda informativa in materia di sicurezza (SDS), da effettuarsi all’atto della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento, nei confronti unicamente dell’utilizzatore professionale, definito
altresì come datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, lettera b) decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.

Considerato che la consegna all’utilizzatore professionale della scheda del preparato pericoloso non avviene sempre in modo sistematico e tempestivo, ritengo che il testo sopraindicato debba far riflettere un responsabile dell’immissione in commercio di preparati pericolosi che non assolve al suo obbligo di legge con diligenza.

Nel corso del mese Vi saranno messi a disposizione altri contributi sulla importante circolare esplicativa del Ministro della Salute. Per il momento attendo Vostri commenti sulla circolare.

Dott. Gabriele Scibilia

 

Circ_Min_Salute_07_01_04.pdf

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