Circolare prot. n.162 / MOT1 del 13 febbraio 2003
Le disposizioni transitorie indicate nell’Accordo ADR edizione 2003 risultano applicabili dalla data di entrata in vigore dell’accordo ovvero a partire dal 1° gennaio 2003.
Nel periodo transitorio possono ancora essere applicate le prescrizioni contenute nell’edizione 2001.
A partire dal 1° luglio 2003 le disposizioni tecniche contenute nell’edizione 2003 saranno cogenti per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada.