D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.25
Con la pubblicazione del suddetto decreto viene modificato il D.Lgs. n.626/94.
Nel testo del decreto Vi segnaliamo il comma 4 dell’articolo 60 bis che prevede l’applicabilità del dispositivo di legge anche alla fase del trasporto di agenti chimici pericolosi.
Art. 60-bis c.4
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15
maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
98.24.ce