Sulla G.U.U.E. serie L del 9 gennaio 2025 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese.
Il regolamento, costituito da un numero insolito di consideranda (addirittura 584), istituisce un dazio antidumping definitivo, espresso in euro per chilogrammo, sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese, avente la formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7, attualmente classificato con i seguenti codici di Nomenclatura Combinata:
- ex 2823 00 00 (codici TARIC 2823 00 00 10 e 2823 00 00 30);
- ex 3206 11 00 (codici TARIC 3206 11 00 10 e 3206 11 00 30).
Considerato il comune utilizzo della sostanza in svariati settori industriali l’impatto economico sui prodotti finiti immessi sul mercato comunitario dovrebbe essere rilevante.