Biocidi: principi attivi candidati alla sostituzione
L’autorità competente che effettua la valutazione sui principi attivi può identificare alcuni di essi come potenziali candidati alla sostituzione quando la sostanza soddisfa uno dei criteri di sostituzione di cui all’art.10 (1) del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR). In questi casi l’ECHA avvia una consultazione per raccogliere informazioni sulle potenziali alternative alle sostanze da sostituire(art.10(3) del BPR).
Prima di presentare alla Commissione il proprio parere sull’approvazione o sul rinnovo di un principio attivo, ECHA, oltre a proporre delle sostanze candidate alla sostituzione, valuta se un principio attivo soddisfa i criteri di esclusione elencati nell’art.5(1) del BPR:
- sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1A o 1B secondo il regolamento CLP
- interferenti endocrini
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)
- sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
I principi attivi che soddisfano questi criteri di esclusione non sono normalmente approvati salvo possibili deroghe come previsto dall’art.5(2) del BPR.
In questo momento sono aperte 11 consultazioni pubbliche con scadenza 23 luglio e 2 consultazioni pubbliche con scadenza 26 agosto.